SEGUENZA

LICEI DI MESSINA

Riferimenti normativi

Art. 41, c. 6

Art. 41 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Liste di attesa

La presente sotto-sezione non è compilata in quanto l’obbligo riguarda il sistema sanitario nazionale.